Art. 12.
(Criteri generali di ripartizione delle risorse del Fondo).

      1. Il Centro sostiene e promuove il cinema e l'audiovisivo con le risorse economiche e finanziarie del Fondo. Il Centro concede contributi, di carattere automatico o selettivo, alla produzione e alla distribuzione cinematografiche e audiovisive, all'esercizio cinematografico, alle industrie tecniche, alla promozione e all'esportazione.
      2. La ripartizione delle risorse complessive del Fondo prevede:

          a) contributi automatici per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche o audiovisive, per l'esercizio cinematografico, per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere audiovisive realizzate come home-video o attraverso altre tecniche o supporti di innovazione tecnologica, per le industrie tecniche cinematografiche e audiovisive. La quota riservata ai contributi automatici non può essere comunque inferiore ai due terzi del totale delle risorse del Fondo. Ove tali contributi siano maturati da soggetti diversi da quelli definiti ai sensi della lettera l) del comma 2 dell'articolo 2, i contributi stessi sono accreditati sul relativo conto tenuto presso il Centro in misura non superiore al 20 per cento di quanto maturato;

          b) contributi complementari: in forma di anticipazione finanziaria soggetta all'obbligo di rimborso, alle imprese di produzione cinematografica indipendenti che sono titolari di un proprio conto aperto presso il Centro e che hanno esaurito, temporaneamente, la propria disponibilità;

          c) contributi selettivi: per la produzione di opere filmiche o audiovisive prime o seconde e per le opere di cui è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale, compresa la sperimentazione di nuovi formati, dalla commissione, per la distribuzione e l'esercizio

 

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cinematografici, nonché per altre forme di aiuto selettivo.

      3. I contributi selettivi sono attribuiti esclusivamente in base alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera filmica o audiovisiva o del progetto da realizzare e assistono anche le fasi di ideazione e di sviluppo, in base alle determinazioni della commissione.
      4. I contributi automatici sono concessi alle imprese che sono titolari di un apposito conto, istituito a loro nome presso il Centro, nel quale è computato il contributo maturato in loro favore, ai sensi di quanto stabilito dal capo VI.
      5. In sede di prima attuazione della presente legge, le risorse finanziarie destinate al Fondo dallo Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 10, sono finalizzate alla realizzazione di interventi per il settore cinematografico con riferimento alla formazione, produzione, distribuzione, esercizio e promozione del cinema in Italia e all'estero, nonché alla conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio filmico.
      6. I parametri, i criteri e le modalità della ripartizione delle risorse del Fondo da destinare alla contribuzione automatica e selettiva per le opere filmiche e audiovisive e per le diverse attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, nonché i requisiti, le procedure, gli adempimenti e la documentazione da produrre per l'accesso ai contributi da parte dei soggetti richiedenti, sono stabiliti dal Centro in base a princìpi di proporzionalità e adeguatezza.
      7. Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge, le imprese di produzione depositano presso il Centro una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica, che non ha effettuato passaggi in sale cinematografiche. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4 dell'articolo 6, il Centro può avvalersi delle copie acquisite dalla Cineteca nazionale per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali.

 

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Il patrimonio filmico del Centro e della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.